[mat-direttori] Fw: PUBBLICAZIONE DL ISTRUZIONE

Daniele Boffi daniele.boffi at unipv.it
Fri Sep 13 15:52:41 CEST 2013


Carissimi,

come al solito Marco Abate ci manda informazioni utili. Giro volentieri
questo messaggio.

Cari saluti,

Daniele Boffi


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Date: Fri, 13 Sep 2013 12:49:46 +0200
From: Marco Abate <abate at dm.unipi.it>
To: Undisclosed-recipients: <>;
Subject: Fwd: PUBBLICAZIONE DL ISTRUZIONE


Carissimi, 

al link sotto indicato potete reperire l'atto completo del DL
Istruzione (Decreto legge 12/09/13 n.104), da ieri in GU.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=aBX6XkhLOowpyn-npcT0Iw__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-12&atto.codiceRedazionale=13G00147&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Gli articoli rilevanti per l'università sono:

- Art. 2: il fondo integrativo statale per il diritto allo studio
  (quello gestito dalle regioni) e' incrementato di 100 milioni annui a
  partire dal 2014.

- Art.5, comma 2: E' bandito un concorso per la realizzazione di
  progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico,
  storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono
  partecipare le università', le accademie di belle arti e le
  istituzioni scolastiche. I criteri e le modalità' di selezione
  saranno indicati con successivo decreto del MIUR. Il concorso sarà'
  bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai
  docenti di università', accademie di belle arti e istituzioni
  scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono
  riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei,
  l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione
  di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di
  materiale illustrativo relativi al museo.

- Art. 8: sono rafforzate le iniziative di orientamento
  preuniversitario nelle scuole secondarie di secondo grado, agendo sul
  decreto legislativo 14/01/08 n. 21. In particolare:
	- le attività dei percorsi di orientamento sono ricomprese fra
  le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano
  l'intero corpo docente (ed eventuali attività ulteriori che eccedano
  l'orario d'obbligo possono essere remunerate); 
	- i percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nel
  quarto e quinto anno (e non solo nel quinto anno).

- Art.9, comma 1: la durata del permesso di soggiorno per la frequenza
  a corsi di studio o formazione passa dall'essere annuale rinnovabile
  a essere non inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale,
  fatta salva la verifica annuale di profitto.

- Art. 10, comma 3: si applica una detrazione dall'imposta lorda pari
  al 22% delle erogazioni liberali a favore delle università
  finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia universitaria e
  all'ampliamento dell'offerta formativa (finora questo si applicava
  solo alle erogazioni liberali agli istituti scolastici).

- Art. 14: viene tolto il limite di un massimo di un solo Istituto
  Tecnico Superiore per regione per una data area tecnologica.

- Art.16: sono destinati 10 milioni per la realizzazione, anche
  attraverso convenzioni con le università, di attività' di formazione
  obbligatoria del personale scolastico, organizzate con modalità che
  saranno definite in un prossimo decreto, con particolare riferimento:
	- al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di
  ciascun alunno, in particolare nelle regioni in cui i risultati delle
  valutazioni INVALSI siano inferiori alla media nazionale;
	- al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio
  socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;
	- all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione
  dei sistemi scolastici;
	- all'aumento delle competenze relativamente ai processi di
  digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
	- all'aumento delle competenze dei docenti delle istituzioni
  scolastiche impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

- Art.20: e' abolito il cosidetto "bonus maturita'" per i concorsi per
  i corsi di laurea a numero programmato anche per i concorsi
  attualmente in atto.

- Art.21: l'ammissione alle scuole di specializzazione medica avverrà
  tramite un'unica graduatoria nazionale, invece che tramite
  graduatorie locali; e il trattamento economico degli specializzandi
  sarà' aggiornato ogni 3 anni (invece che annualmente come ora).

- Art.22, commi 1 e 2: sono lievemente modificate le procedure per la
  nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR:
	- l'elenco di persone definito dal comitato di selezione fra
  cui il Ministro sceglie i componenti rimane valido un anno;
	- la durata del mandato dei nuovi componenti, anche quelli
  nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, sarà di
  4 anni;
	- fino alla nomina di un nuovo comitato di selezione rimane
  valido l'elenco preparato dal precedente comitato di selezione.

- Art.23: dal limite del 40% della spesa sostenuta nel 2003 per
  personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di
  collaborazione coordinata e continuativa (limite introdotto dalla L.
  23/12/2005 n. 266, art.1, comma 187) sono escluse (per università' ed
  enti di ricerca) le assunzioni a tempo determinato e i contratti di
  collaborazione coordinata e continuativa non solo per l'attuazione di
  progetti di ricerca e di innovazione tecnologica (già esclusi) ma
  anche per l'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di
  servizi anche didattici per gli studenti, purché non siano a carico
  del FFO e fatti salvi quelli finanziati con le risorse della parte
  premiale del FFO (anche se dai riferimenti interni a questo comma
  sembra che quest'ultimo "fatti salvi" si applichi alla parte premiale
  del FFO degli enti di ricerca, e non delle università). 

Ciao,
Marco




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Marco Abate                               Tel: +39/050/2213.230
Dipartimento di Matematica    Fax: +39/050/2213.224
Universita' di Pisa
Largo Pontecorvo 5              E-mail: abate at dm.unipi.it
56127 Pisa 
Italy                                   Web: www.dm.unipi.it/~abate/

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Al concorso possono partecipare le università', le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche. I criteri e le modalità' di selezione saranno indicati con successivo decreto del MIUR. Il concorso sarà' bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti di università', accademie di belle arti e istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo.</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">- Art. 8: sono rafforzate le iniziative di orientamento preuniversitario nelle scuole secondarie di secondo grado, agendo sul decreto legislativo 14/01/08 n. 21. In particolare:</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- le attività dei percorsi di orientamento sono ricomprese fra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero </div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">		</span>corpo docente (ed eventuali attività ulteriori che eccedano l'orario d'obbligo possono essere remunerate); </div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- i percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nel quarto e quinto anno (e non solo nel quinto anno).</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">- Art.9, comma 1: la durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o formazione passa dall'essere annuale rinnovabile a essere non inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, fatta salva la verifica annuale di profitto.</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">- Art. 10, comma 3: si applica una detrazione dall'imposta lorda pari al 22% delle erogazioni liberali a favore delle università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa (finora questo si applicava solo alle erogazioni liberali agli istituti scolastici).</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">- Art. 14: viene tolto il limite di un massimo di un solo Istituto Tecnico Superiore per regione per una data area tecnologica.</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">- Art.16: sono destinati 10 milioni per la realizzazione, anche attraverso convenzioni con le università, di attività' di formazione obbligatoria del personale scolastico, organizzate con modalità che saranno definite in un prossimo decreto, con particolare riferimento:</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, in particolare nelle regioni in cui i risultati delle valutazioni</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">		</span>INVALSI siano inferiori alla media nazionale;</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- all'aumento delle competenze dei docenti delle istituzioni scolastiche impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">- Art.20: e' abolito il cosidetto "bonus maturita'" per i concorsi per i corsi di laurea a numero programmato anche per i concorsi attualmente in atto.</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">- Art.21: l'ammissione alle scuole di specializzazione medica avverrà tramite un'unica graduatoria nazionale, invece che tramite graduatorie locali; e il trattamento economico degli specializzandi sarà' aggiornato ogni 3 anni (invece che annualmente come ora).</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">- Art.22, commi 1 e 2: sono lievemente modificate le procedure per la nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR:</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- l'elenco di persone definito dal comitato di selezione fra cui il Ministro sceglie i componenti rimane valido un anno;</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- la durata del mandato dei nuovi componenti, anche quelli nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, sarà di 4 anni;</div><div class="" style="text-align: left; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- fino alla nomina di un nuovo comitato di selezione rimane valido l'elenco prepa
rato dal precedente comitato di selezione.</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">- Art.23: dal limite del 40% della spesa sostenuta nel 2003 per personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (limite introdotto dalla L. 23/12/2005 n. 266, art.1, comma 187) sono escluse (per università' ed enti di ricerca) le assunzioni a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non solo per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica (già esclusi) ma anche per l'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, purché non siano a carico del FFO e fatti salvi quelli finanziati con le risorse della parte premiale del FFO (anche se dai riferimenti interni a questo comma sembra che quest'ultimo "fatti salvi" si applichi alla parte premiale del FFO degli enti di ricerca, e non delle università). </div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div class="" style="text-align: left; ">Ciao,</div><div class="" style="text-align: left; ">Marco</div><div class="" style="text-align: left; "><br></div><div style="font-size: medium; line-height: normal; "><br></div><div class="" style="font-size: medium; line-height: normal; "><br></div></div></div><br class=""><div apple-content-edited="true" class="">
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