[mat-direttori] Fw: Decreto programmazione triennale 2013-15
Daniele Boffi
daniele.boffi at unipv.it
Mon Sep 30 10:33:46 CEST 2013
Cari Colleghi,
vi giro questo messaggio di Abate insieme ai suoi preziosi commenti. Mi
scuso con chi l'avesse gia' avuto tramite altri canali.
Cari saluti,
Daniele Boffi
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Date: Mon, 30 Sep 2013 08:47:20 +0200
From: Marco Abate <abate at dm.unipi.it>
Subject: Decreto programmazione triennale 2013-15
Carissimi,
vi allego il decreto sulla programmazione triennale 2013-15 del sistema
universitario appena firmato dalla Ministro.
Vi segnalo in particolare:
Art.2, comma 1: gli obiettivi della programmazione sono a) promozione
della qualità del sistema universitario; b) dimensionamento sostenibile
del sistema universitario.
Art.2, comma 2: La "promozione della qualità del sistema universitario"
è realizzata dalle Università tramite una o più delle seguenti azioni:
I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti: a) azioni di
orientamento in ingresso, in itinere e in uscita ai fini della
riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel
mercato del lavoro; b) dematerializzazione dei processi amministrativi
per i servizi agli studenti; c) formazione a distanza erogata da
Università non telematiche; d) verifica dell'adeguatezza degli standard
qualitativi delle università telematiche. II. Promozione
dell'integrazione territoriale e potenziamento della dimensione
internazionale della ricerca e della formazione: a) programmazione e
realizzazione di obiettivi congiunti fra università ed enti di ricerca;
b) reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero; c) attrazione
di studenti stranieri; d) potenziamento dell'offerta formativa (incluso
il dottorato) relativa a corsi in lingua straniera, anche in
collaborazione con atenei di altri paesi con rilascio del titolo
congiunto e/o doppio titolo; e) potenziamento della mobilità a sostegno
di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti. III.
Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del
personale accademico anche al fine di incrementare la quota minima del
20% di assunzioni di esterni, prevedendo nel regolamento di ateneo
l'applicazione uniforme delle seguenti misure: a) presenza
maggioritaria nelle commissioni di selezione per posti di associato od
ordinario (ex art.18 e 24 della L.240/10) di docenti esterni
all'ateneo, estratti a sorte da elenchi nazionali di studiosi in
possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale,
composti con le stesse modalità previste per le liste dei commissari
per l'abilitazione nazionale; b) presenza, almeno nelle commissioni di
selezione dei professori ordinari tramite concorso (art.18 L.240/10) di
almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università
o centri di ricerca di un paese OCSE, estratto da elenchi nazionali di
studiosi di elevato profilo scientifico internazionale composti con le
stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari
OCSE per l'abilitazione scientifica nazionale.
COMMENTO 1: questa indicazione va contro la filosofia dalla L. 240/10
in materia. La L. 240/10 infatti prevede: abilitazione nazionale;
concorsi completamente locali riservati a candidati in possesso
dell'abilitazione; valutazione ex-post del reclutamento. Possiamo
discutere sulla validità o meno di questa filosofia, e sul modo con cui
è stata implementata, ma almeno è internamente coerente. Invece questa
indicazione trasforma (più precisamente: invita le università a
trasformare) i concorsi locali nuovamente in concorsi nazionali,
duplicando nei fatti il passaggio dell'abilitazione e rendendo priva di
senso la valutazione ex-post del reclutamento (le scelte vengono
effettuate da commissioni in prevalenza esterne ed estratte a caso, per
cui i dipartimenti non sono più responsabili delle loro scelte). Oltre
tutto non è chiaro come debbano essere costituiti gli elenchi di
docenti fra cui scegliere: ogni università si fa i suoi? Si usano gli
elenchi già costituiti per le abilitazioni? Un singolo docente a quante
commissioni può partecipare? Non vedo come tutti questi aspetti possano
essere gestiti dai singoli atenei senza una regolamentazione nazionale,
e temo che (visti i precedenti) si avra' un ulteriore ritardo dei bandi
per le chiamate da associato.
COMMENTO 2: nessuno degli obiettivi indicati riguarda la ricerca; se ne
deve dedurre che non è considerata rilevante per la promozione della
qualità del sistema universitario?
Art.2, comma 3: Il Dimensionamento sostenibile del sistema
universitario è realizzato tramite una o più delle seguenti azioni,
elencate in ordine di priorità anche ai fini dell'attribuzione di
risorse: I. Fusioni fra due o più università. II. Federazioni di
università, con un unico consiglio di amministrazione, un unico
presidente, e unificazione e condivisione di servizi amministrativi,
informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla
ricerca. III. Riassetto dell'offerta formativa tramite uno o più dei
seguenti interventi: a) accorpamento o eliminazione di corsi di laurea
e laurea magistrale in funzione della domanda, della sostenibilità e
degli sbocchi occupazionali; b) riduzione del numero di corsi di laurea
e laurea magistrale attivati presso sedi universitarie decentrate non
sorretti da adeguati standard di sostenibilità (finanziaria, numero di
studenti, requisiti di docenza, infrastrutture, qualità di didattica e
ricerca); c) trasformazione o soppressione di corsi di laurea con
contestuale attivazione di corsi ITS (Istruzione tecnica superiore)
affini.
COMMENTO: Il "Dimensionamento sostenibile" continua a essere sinonimo
di contrazione dell'offerta.
Art.3, comma 1: viene stabilito il divieto di istituire nuove
università statali o telematiche negli a.a. 13/14, 14/15 e 15/16, a
meno che non nascano da fusioni di università pre-esistenti. E'
possibile l'istituzione di nuove università non statali (purché non
telematiche), purché la domanda sia presentata entro 60 giorni dalla
pubblicazione in gazzetta del decreto, e siano soddisfatte una serie
piuttosto stringente di requisiti (fra cui il *non* prevedere corsi di
laurea in scienze giuridiche, scienze politiche, scienze della
comunicazione, scienze agrarie, medicina veterinaria, e delle
discipline della musica, dello spettacolo e della moda).
Art.4, commi 1 e 2: Le università che vogliono concorrere
all'assegnazione delle risorse messe a disposizione per la
programmazione triennale devono inviare al Ministero il proprio
programma triennale (coerente con gli indirizzi e gli obiettivi
dell'Art. 2) entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto. Le
risorse finanziarie richieste per la realizzazione del programma non
possono superare il 2.5% di quanto attribuito all'università nel FFO
del 2012.
Art.4, comma 3: I programmi presentati saranno valutati in base a
criteri ovvi (coerenza con gli obiettivi della programmazione,
chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni, fattibilità del
programma, adeguatezza economica, capacità di determinare un effettivo
miglioramento) e a un criterio meno chiaro: grado di adeguatezza del
programma con i risultati ottenuti nella VQR.
Art.4, commi 5 e 6: I programmi ammessi a finanziamento riceveranno
l'intera quota prevista per l'anno 2013, mentre per gli anni 2014 e
2015 una percentuale variabile fra il 50 e il 100% della quota prevista
in funzione di una verifica di quanto realizzato l'anno precedente. I
risultati ottenuti dai programmi verranno valutati dal ministero entro
il 30/06/2016, in modo da a) consolidare nel FFO gli importi relativi
ai programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento almeno
pari al 90% di quanto previsto; b) recuperare integralmente dal FFO
dell'ateneo gli importi relativi ai programmi che hanno ottenuto nel
triennio un finanziamento inferiore al 60% di quanto previsto.
COMMENTO: per evitare il caso b) e' sufficiente che un ateneo richieda
di ricevere almeno il 20% del finanziamento totale il primo anno, che è
una richiesta perfettamente ragionevole. Infatti, in questo modo
riceverà sicuramente il 20% del totale il primo anno, e alla peggio il
40% del totale (pari al 50% del rimanente) nei due anni successivi, per
un totale di almeno il 60% del totale. Quindi concretamente il peggio
che può succedere è di non avere il consolidamento delle risorse
ottenute, mentre è praticamente impossibile trovarsi a dover restituire
qualcosa.
Art. 5: stabilisce criteri e percentuali per la suddivisione fra gli
atenei della parte non vincolata del FFO+Fondo programmazione
triennale, come segue: Quota didattica: minimo 75%, nel 2013 massimo
85% attribuita in base al costo standard per studente regolare (in caso
non sia definito in tempo utile, per il 2013 si usa la quota base FFO
2012) e ai risultati della didattica; Quota ricerca; minimo 8% nel
2013, minimo 12,8% nel 2014, minimo 14.4% nel 2015 attribuita in base
ai risultati della ricerca e alla valutazione delle politiche di
reclutamento del personale; Quota programmazione: minimo 0,5%, nel 2013
massimo 1,5% Quota interventi specifici e perequativi: nel 2013 massimo
3,5%.
COMMENTO: i minimi del 12.8% nel 2014 e del 14.4% nel 2015 per la quota
ricerca sono conseguenza del decreto del fare. Infatti, quel decreto
stabilisce che la quota premiale del FFO sia pari ad almeno il 16% del
totale nel 2014, e al 18% del totale nel 2015; e stabilisce che almeno
l'80% di questa quota sia assegnato in base ai risultati della ricerca
e alla valutazione delle politiche di reclutamento del personale.
Calcolando l'80% del 16% (rispettivamente del 18%) si ottiene
esattamente il 12.8% (rispettivamente il 14.4%) del totale.
Ciao,
Marco
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