[mat-direttori] Fw: Conversione decreto fare
Daniele Boffi
daniele.boffi at unipv.it
Sun Sep 1 16:46:01 CEST 2013
Carissimi,
sperando che abbiate passato buone vacanze, vi giro questo interessante
messaggio di Marco Abate che contiene alcune informazioni utili.
Cari saluti,
Daniele Boffi
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From: Marco Abate <abate at dm.unipi.it>
Subject: Conversione decreto fare
Carissimi,
vi trasmetto la versione definitivamente approvata dal parlamento del
d.d.l di conversione con modificazioni del d.l. 21 giugno 2013, n. 69,
il cosiddetto "decreto del fare", con relativo dossier del servizio
studi della Camera. Le parti che riguardano l'università sono gli
articoli 57, 58, 59 e 60 (da p. 548 a p. 567 del documento di
conversione del decreto, e da p.112 a p.122 e da p.169 a p.172 del
dossier).
Segnalo in particolare:
Art.57, comma 1: con futuro decreto del MIUR, di concerto con il MEF,
fino al 50% della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto
disponibile nei fondi FAR (Fondi per le Agevolazioni alla Ricerca)
potranno essere destinati a contributi a varie attività, fra cui (cito
quelle più rilevanti per la matematica, ma non sono le uniche):
- rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e
negli enti pubblici di ricerca;
- potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e
imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione
del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e di
assegni di ricerca;
- supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino
assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di
sovvenzione dell’Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a
carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)
o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
- Art. 58, comma 1: confermato definitivamente l'innalzamento al 50%
del limite sul turn-over per le università e gli enti di ricerca per
gli anni 2014 e 2015, e al 100% dal 2016 in poi.
- Art. 58, comma 2: confermato definitivamente l'incremento l'aumento
del FFO di 21.4 milioni nel 2014 e di 42.7 milioni a decorrere dal
2015, e l'aumento del fondo ordinario per gli enti di ricerca di 3.6
milioni nel 2014 e 7.1 milioni a decorrere dal 2015.
- Art.58, comma 3: confermata la possibilità di effettuare chiamate
dirette su posti di professore ordinario, associato e ricercatore TD
per i vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione senza
passare dalla commissione di nomina CUN e successiva verifica
ministeriale. Commento: questo comma ha senso in alcuni casi e crea
dei problemi in altri. I programmi di ricerca indicati sono (DM
1/7/11, n. 276):
- FIRB IDEAS: equiparati a RTD di tipo b;
- FIRB Futuro in ricerca: equiparati a RTD di tipo a per le
linee 1 e 2, e di tipo b per la linea 3 In questi due casi, lo
spirito del comma e' evitare di dover passare attraverso un'ulteriore
commissione per i vincitori di progetti il cui stipendio da RTD e'
pagato dal progetto stesso, cosa che ha senso.
- Programmi UE Cooperazione: usualmente equiparato ad
associato, in caso di progetti di grande rilevanza ad ordinario;
- Starting grants ERC: usualmente equiparato a RTD di tipo b,
in caso di progetti di grande rilevanza ad associato;
- Advanced grants ERC: usualmente equiparato ad associato, in
caso di progetti di grande rilevanza a ordinario. In questi casi
invece sorgono due problemi non banali: primo, chi decide la grande
rilevanza del progetto? Secondo, ogni anno il MIUR stanzia dei fondi
per cofinanziare queste chiamate; in assenza di commissioni
nazionali, come può il MIUR decidere quali chiamate cofinanziare e
quali no? Notate che posizioni permanenti non possono essere pagate
dai progetti.
- Art. 58, comma 3-bis: risolto il problema sul limite di spese di
missione. Infatti tale limite ora "non si applica alla spesa (…)
effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca con
risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero
di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici
destinati ad attività di ricerca."
- Art. 59: istituzione di borse di studio per studenti eccellenti che
si iscrivono a corsi di studio in università con sede diversa da
quella di residenza dello studente e della sua famiglia, finanziate
per il 2013, 2014 e 2015 (non più con fondi FFO come previsto
inizialmente; ma si veda l'Art. 60, comma 1) con i fondi sostegno
giovani e mobilità studenti del DL 9/5/03 n. 105, art. 1
- Art. 60, comma 01: la quota premiale del FFO sara' non inferiore al
16% nel 2014, al 18% nel 2015, al 20% nel 2016, con successivi
incrementi annuali non inferiori al 2% fino a un massimo del 30%. Di
tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla
base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della
ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle
politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale
dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della
ricerca (ANVUR). L’applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il
finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun
anno in misura superiore al 5 per cento dell’anno precedente.
Commento: l'influenza della didattica sulla quota premiale scende a
un massimo di 1/5; viene implicitamente stabilito che la VQR e la
valutazione ex-post delle politiche di reclutamento avranno cadenza
quinquennale.
- Art. 60, comma 1: dal 2014, il Fondo per il sostegno dei giovani e
per favorire la mobilità degli studenti confluisce nel FFO; e il
fondo per le borse di studio universitarie post lauream di cui alla
legge 30/11/89, n. 398, confluisce nel fondo per il contributo
statale alle università' non statali legalmente riconosciute.
- Art. 60, comma 2: viene affidato all'ANVUR il sistema di valutazione
delle attività amministrative delle universitā e degli enti di
ricerca.
- Art. 60, comma 3: il finanziamento dell'ANVUR e' incrementato di 1
milione di euro, meta' proveniente dal FFO (da cui già oggi proviene
una grossa fetta del finanziamento dell'ANVUR) e meta' dal Fondo
ordinario degli enti di ricerca. Ulteriori risorse attribuite
all'ANVUR su questi fondi non possono superare nel 2014 e 2015 il
limite di 1.5 milioni per ciascun fondo.
- Art. 60, comma 3bis: viene tolto il limite al numero massimo di
esperti della valutazione con cui l'ANVUR può attivare contratti.
Commento: il limite precedente era 50, che aveva causato l'assurdità
che i membri GEV, essendo più di 50, non avevano un contratto con
l'ANVUR ma con il CINECA…
Ciao,
Marco
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