[matematica] Fwd: DM 1059/13: modifiche del decreto 47/13 sull'AVA

Daniele Boffi daniele.boffi at unipv.it
Sat Dec 28 18:14:12 CET 2013


Vi giro questo corposo messaggio di Marco Abate. Buona lettura!

Daniele Boffi


-------- Original Message --------
Subject: DM 1059/13: modifiche del decreto 47/13 sull'AVA
Date: Sat, 28 Dec 2013 14:17:17 +0100
From: Marco Abate <abate at dm.unipi.it>

Carissimi,

e’ uscito sul sito del MIUR il decreto 1059/13 che introduce qualche
modifica al decreto 47/13 sull’AVA.
Devo dire che, per una volta, mi trovo in accordo (o quanto meno non in
disaccordo) con quasi
tutte le modifiche introdotte, anche se non sono risolti tutti i
problemi relativi all’AVA.
Vi allego il testo del decreto con relativi allegati, e prima dei
consueti commenti illustrativi approfitto di questa
occasione per fare i miei migliori auguri di Felice 2014 a tutti!

Ciao,
Marco

************
Commenti sul DM 1059/13:

- Art. 2, comma 1: siccome (vedi sotto) il requisito di sostenibilita’
della didattica (il famoso DID) e’ spostato dall’allegato B
	all’allegato C, nell’allegato B non sono più presenti differenze fra le
università statali e quelle non statali, per
	cui il comma 1 dell’Art. 3 del DM 47/13 viene modificato di conseguenza.

- Art. 2, comma 2: modifica il comma 3 dell’Art.4 del DM 47/13,
escludendo i corsi delle Professioni sanitarie da quelli
che, se già attivi e istituiti presso sedi decentrate in comuni non
confinanti con quelli in cui l’Università ha sede (e che non siano
sede amministrativa dell’ateneo: alcune università, elencate
nell’Allegato 1 del DM 50/2010, hanno più di una sede amministrativa),
per ottenere l’accreditamento iniziale devono soddisfare i requisiti di
docenza a regime.

Modifica inoltre il comma 4 dell’Art.4 del DM 47/13, dicendo che i corsi
di studio di nuova istituzione in siti preesistenti per avere
l’accreditamento iniziale devono soddisfare, oltre a quelli previsti
dall’allegato C, i requisiti dell’allegato A, che nella nuova versione
(vedi sotto)
ha delle indicazioni ad hoc per i corsi di nuova istituzione, mentre il
DM 47/13 richiedeva che fossero soddisfatti i requisiti a regime.

NOTA: Si veda sotto il commento al nuovo allegato A per quel che
riguarda quando e’ possibile attivare nuovi corsi di studio.

- Art. 2, comma 3: va letto insieme alla pag. 9 del (nuovo) allegato A.
Il comma 12 dell’Art. 4 del DM 47/13 prevedeva che ai corsi
di studio di università statali con titolo doppio/congiunto con
università straniere, o integralmente erogati in lingua inglese,
sotto certe condizioni si applicassero i requisiti di docenza delle
università non statali, meno stringenti. Il DM 1059/13 toglie le distinzioni
fra università statali e non statali per i requisiti di docenza; di
conseguenza, abroga questo comma aggiungendo pero’ nell’Allegato A una
nuova tipologia di
docenti di riferimento per i corsi di studio “internazionali”. Per
“corsi di studio internazionali” ora si intendono corsi che prevedono il
rilascio del doppio titolo, del titolo multiplo o del titolo congiunto
con atenei stranieri e quelli erogati integralmente in lingua inglese;
ma sentita l’ANVUR un futuro provvedimento ministeriale
potrebbe ampliare l’elenco dei corsi di studio internazionali. In ogni
caso, i corsi di studio “internazionali” possono conteggiare come
docenti di riferimento, fino ad un massimo del 50% dei requisiti, i
docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani ai
sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 240/10 e i contratti di
insegnamento attribuiti a docenti provenienti da università straniere
stipulati in tempo utile per la programmazione delle attività accademiche.

- Art. 2, comma 4: abroga i commi 2 e 4 dell’Art. 6 del DM 47/13; di
conseguenza, sara’ possibile modificare i regolamenti
dei corsi di studio senza incorrere in alcun effetto negativo.

NOTA: come osservato in documenti CUN, il limitare gli interventi sui
regolamenti didattici dei corsi di studio era
in netto contrasto con un sistema che invece vorrebbe stimolare un
miglioramento continuo della qualità tramite
processi di valutazione e riesame; quindi questa abrogazione, oltre a
essere decisamente benvenuta dalla comunità,
sana una contraddizione interna al DM 47/13.

- Art. 2, comma 5: prevede che i corsi di laurea ad accesso programmato
nazionale che prevedono una prova d’accesso con scadenze anticipate
rispetto ai termini previsti per la chiusura della scheda SUA-CdS,
ottengono l’accreditamento iniziale sulla base del soddisfacimento dei
soli requisiti di docenza di cui all’allegato A anche per l’A.A. 14/15
incluso,
mentre il DM 47/13 lo prevedeva solo per l’A.A. 13/14.

- Art.2, comma 6: sostituisce gli allegati A, B e C del DM 47/13 con
nuovi allegati A, B e C; passo quindi a descrivere le novità introdotte
dai nuovi allegati.

- Allegato A: requisiti di accreditamento dei corsi di studio.
Il grosso delle modifiche riguarda i requisiti di docenza. Prima di
tutto, per il numero minimo di docenti di riferimento:
- viene introdotta una distinzione fra corsi di nuova attivazione e
corsi già accreditati nell’A.A. 13/14. Ai corsi di nuovi attivazione
vengono dati tre anni (o 2 per le lauree magistrali) per
raggiungere i requisiti a regime, indipendentemente dall’anno in cui
sono attivati. I corsi già accreditati nell’A.A. 13/14 devono
raggiungere i requisiti a regime entro l’A.A. 15/16
(ma vedi sotto per le modifiche sui requisiti a regime).
- viene tolta ogni distinzione fra università statali e non statali,
mantenendo (giustamente) una distinzione fra corsi tradizionali e corsi
a distanza, indipendentemente dal fatto che l’università erogante sia
statale, non statale o telematica (queste ultime hanno solo corsi a
distanza, ovviamente).

NOTA: come già osservato anche in documenti CUN, l’equiparazione di
trattamento delle università non statali a quello delle università
statali ha perfettamente senso in quanto i requisiti di qualità
richiesti ai corsi di studio non possono dipendere dal fatto che la
struttura che li eroga sia statale o meno visto che il titolo di studio
rilasciato ha in entrambi i casi ugual valore.

- come nel DM 47/13, ma espresso in maniera più chiara, i corsi di
studio delle classi di Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio
sociale, e Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato hanno
requisiti di docenza meno stringenti; inoltre per i corsi di studio
delle classi di Scienze della formazione primaria, e di Conservazione e
restauro dei beni culturali
i requisiti di docenza sono meno stringenti ma devono essere previste un
certo numero di “figure specialistiche del settore” (cioè "docenza di
ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e
competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e impiegate
prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di
studi”).
- per i corsi di studio tradizionali in classi diverse da quelle
particolari elencate sopra, i requisiti previsti per l’A.A. 14/15 sono
identici a quelli indicati dal DM 47/13, ma i requisiti a regime sono
diversi. Il regime dev’essere raggiunto nell’A.A. 15/16 e non nell’A.A.
16/17, e di conseguenza il numero totale di docenti di riferimento
richiesto a regime e’ minore rispetto a quello previsto a regime dal DM
47/13 (3 docenti per anno di corso invece di 4). Inoltre, e’ aumentato
il numero minimo di docenti di riferimento
che devono essere professori; e’ diminuito il numero minimo di docenti
di riferimento che devono appartenere a ssd di base o caratterizzanti;
ed e’ aumentato il numero massimo
di docenti di riferimento che possono appartenere a ssd affini (queste
ultime due modifiche non si applicano alle lauree magistrali non a ciclo
unico, dove invece la modifica
e’ stata di segno opposto: aumentati quelli base/caratterizzanti,
diminuiti gli affini).
- Per i corsi di studio delle classi particolari elencate sopra il
numero (2 per anno di corso) e la tipologia di docenti di riferimento a
regime e’ lo stesso di quello previsto dal DM 47/13, e quindi dev’essere
raggiunto un anno prima rispetto al DM 47/13. Anche per i corsi di
studio a distanza, il numero (3 per anno di corso, come per i corsi di
studio tradizionali, ma includendo fra questi 1 tutor per anno di corso)
e la tipologia di docenti di riferimento a regime e’ invariata, e quindi
il regime dev’essere raggiunto un anno prima rispetto
a quanto previsto dal DM 47/13.

NOTA: di conseguenza, sono diminuiti i requisiti di docenza richiesti ai
corsi di studio tradizionali (eliminando la distinzione fra università
statali e non statali), mentre i corsi di studio
a distanza (e quelli di classi particolari) devono raggiungere il regime
più velocemente.

Riguardo la tipologia dei docenti di riferimento, oltre alla modifica
descritta sopra riguardante i corsi di studio “internazionali”, e’ stata
aggiunta la possibilità, ma solo fino all’A.A. 2015/16 incluso, di
conteggiare i contratti attribuiti ai sensi dell’articolo 1, comma 12
della Legge 230/05 (professori straordinari assunti con contratti a
termine).

L’altra modifica nell’Allegato A riguarda i limiti sull’attivazione di
nuovi corsi di studio in università statali legati all’indicatore di
sostenibilita’ finanziaria ISEF. Come nel DM 47/13, non ci sono limiti
all’attivazione di nuovi corsi di studio se il numero totale di corsi di
studio attivati non aumenta rispetto all’A.A. precedente. Se invece la
nuova attivazione aumenta il numero
di corsi di studio, ci sono due casi:
- se ISEF<=1, l’aumento dev'essere minore o uguale al 2% del numero
totale di corsi attivati nell’A.A. precedente, e tutti i corsi di
studio dell’ateneo devono soddisfare i requisiti di docenza a regime
(nel DM 47/13 non c’era il limite del 2%);
- se ISEF>1 e l’aumento e’ minore o uguale al 2% del numero totale di
corsi attivati nell’A.A. precedente, non ci sono problemi; se invece e’
maggiore al 2% allora
tutti i corsi di studio dell’ateneo devono soddisfare i requisiti di
docenza a regime (nel DM 47/13 non c’era il limite del 2%).

NOTA: a partire dall’A.A. 15/16 la frase "tutti i corsi di studio
dell’ateneo devono soddisfare i requisiti di docenza a regime” significa
semplicemente che i corsi di nuova
attivazione devono partire con i requisiti di docenza a regime invece di
avere 3 anni (o 2 per le lauree magistrali) di tempo per raggiungerli.

- Allegato B: requisiti di accreditamento delle sedi
L’unica modifica e’ che il requisito di sostenibilita’ della didattica
(il famoso DID) e’ spostato dall’Allegato B all’Allegato C. La
conseguenza di cio’ e’ che il rispetto
di questo requisito viene considerato necessario per l’accreditamento
periodico ma non per l’accreditamento iniziale delle sedi (mentre
apparentemente rimane per l’accreditamento iniziale dei corsi di nuova
istituzione, Art.2, comma 2 di questo decreto).

- Allegato C: requisiti di assicurazione della qualità'
Rispetto al DM 47/13, ci sono solo due modifiche:
- E’ aggiunta la richiesta che la valutazione della ricerca entri
nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità (requisito AQ6);
- Come detto sopra, il requisito di sostenibilità della didattica,
valido solo per le universita’ statali, e’ spostato qui come requisito
AQ7, rimanendo per il resto identico a prima.

NOTA: sottolineo che questo requisito introduce un numero massimo di ore
di didattica frontale per i docenti, ribaltando completamente le
impostazioni precedenti che invece
prevedevano un numero minimo di ore di didattica frontale.





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