Nella Legge finanziaria 2008, come previsto, si trova una
delega ai ministri MPI e MUR, a proposito di formazione iniziale e
reclutamento degli insegnanti.
Precisamente, all'articolo 2, comma 416, trovate quanto segue (leggete
solo il grassetto):
416. Nelle more del complessivo
processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei
docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di
personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili
effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la
formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere
comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per
il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con
cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime
autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge
28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
227.
A cosa ciò porterà, è presto per dire.
gabriele