[mat-direttori] Fw: DPCM 31 DICEMBRE 2014- pubblicato in GU di oggi- LIMITI SPESE UNIVERSITA' TRIENNIO 2015-2017
Daniele Boffi
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Fri Mar 20 20:02:34 CET 2015
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Subject: Fwd: DPCM 31 DICEMBRE 2014- pubblicato in GU di oggi- LIMITI
SPESE UNIVERSITA' TRIENNIO 2015-2017
Carissimi,
vi riporto, di seguito, il testo del DPCM 31 dicembre 2014, relativo al
rispetto dei limiti delle spese di personale e indebitamento da parte
delle università per il triennio 2015-2017.
Ciao,
Marco
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2014
Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e
delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. (15A02094)
(GU n.66 del 20-3-2015)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante
disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;
Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto recante
disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e per
indebitamento, il quale prevede al comma 6 che dette disposizioni
siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di
dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e
avente validita' triennale;
Visto l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede:
«Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo'
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di
ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella
relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella
misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento
per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi
precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone
gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di
completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014,
le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°
dicembre 2005.»
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante
disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del
commissariamento degli Atenei;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare
l'articolo 14, comma 4.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in
particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato
dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Considerata la necessita' di procedere alla ridefinizione delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del
2012, per la determinazione delle facolta' assunzionali delle
universita' relative al triennio 2015-2017;
Ritenuta l'opportunita' di assicurare ad ogni ateneo un contingente
minimo assunzionale per una spesa media pari al 30 per cento di
quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno
precedente e, esclusivamente per le universita' con migliori
indicatori di bilancio, la possibilita' di disporre di maggiori
margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
successive modificazioni, nonche' la sostenibilita' e l'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale delle universita', fatto salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e
ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a
tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione
vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala
nazionale, per il triennio 2015-2017 si prevede che:
a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta
un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore
all'80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli
oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al
netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera c), del medesimo decreto, puo' procedere all'assunzione di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato
con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non
superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal
servizio nell'anno precedente;
b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta
valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) puo' procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a
tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio per una
spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al
personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per
cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la
somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a
carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31
dicembre dell'anno precedente;
c) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di
indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle
spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per
cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, non
possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con
oneri a carico del proprio bilancio;
d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di
indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore
dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento
possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del
proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico
d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di
sostenibilita' finanziaria redatto secondo modalita' definite con
decreto della competente Direzione generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito
denominato Ministero, e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al
Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette,
nei limiti della quota d'obbligo, e quelle relative a personale
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del
2012;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri
integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera d), predisposto dall'ateneo
e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio
dei revisori dei conti, e' approvato dal consiglio di
amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto
anche della situazione di indebitamento degli enti e delle societa'
partecipate.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
procede annualmente alla verifica del valore degli indicatori di cui
al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche' alla successiva verifica
del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, comunicando gli
esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1, lettera b) e'
determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti,
fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over
del sistema universitario e non puo' comunque determinare annualmente
una attribuzione di facolta' assunzionali a livello di singola
istituzione universitaria superiore rispettivamente a:
a) per le universita' statali, centodieci per cento dei risparmi da
cessazioni dell'anno precedente;
b) per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, cinque
per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato
e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
6. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per
indebitamento disposte in difformita' a quanto previsto al comma 1:
a) determinano responsabilita' per danno erariale nei confronti dei
componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del Fondo di
finanziamento ordinario delle universita' (FFO) da corrispondere
all'ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano, per un
importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformita'.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio di
controllo per il controllo preventivo di regolarita' contabile e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2014
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e Affari esteri,
Reg.ne Prev. n. 551
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Marco Abate Tel: +39/050/2213.230
Dipartimento di Matematica Fax: +39/050/2210.678
Universita' di Pisa
Largo Pontecorvo 5 E-mail: abate at dm.unipi.it
56127 Pisa
Italy Web: www.dm.unipi.it/~abate/
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