[mat-direttori] Fw: PROGRAMMA PER RECLUTAMENTO DI GIOVANI RICERCATORI RITA LEVI MONTALCINI

Daniele Boffi daniele.boffi at unipv.it
Mon Mar 31 19:55:18 CEST 2014



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Date: Mon, 31 Mar 2014 19:52:14 +0200
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Subject: Fwd: PROGRAMMA PER RECLUTAMENTO DI GIOVANI RICERCATORI RITA
LEVI MONTALCINI


Carissimi,

vi riporto di seguito il PROGRAMMA PER IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI
RICERCATORI RITA LEVI MONTALCINI, ora pubblicato anche sul sito MIUR,
con l'indicazione delle modalità di presentazione delle domande, di
loro selezione ecc.

Ciao,
Marco



Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1060
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2014 n. 69 
Programma per reclutamento di giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”




VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2013 destinato al funzionamento
delle Università e dei Consorzi Interuniversitari; VISTO il D.M. n. 700
del 8/8/2013  relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di
finanziamento ordinario  delle università  per l'anno 2013,  registrato
alla Corte dei Conti 24 settembre 2013, Reg. 12, foglio 398; VISTO in
particolare l'art.5 del predetto  D.M. n. 700  del   8/8/2013  con il
quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma
denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a
favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso
di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e
impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da
almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di
ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso
la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b),
legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro; VISTA la legge 30 dicembre 2010,
n.240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; VISTO
l'art.24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della legge 30
dicembre 2010, n.240 che prevede la possibilità di stipulare contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non
rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di
specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche
non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o
di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30
novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri. VISTO l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre
2010, n.240, il quale prevede che  il trattamento economico spettante
per i contratti  di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è
pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno
elevato fino a un massimo del 30 per cento; VISTO l'articolo 24 comma 5
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, "nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di
contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).
In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto,
alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori
associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro"; VISTO l'art. 29, comma 7, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, che, modificando l'articolo 1, comma 9, della
legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca
di alta  qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di
posti di professore ordinario e associato e di ricercatore  a tempo
determinato da parte delle università; VISTI i pareri dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e
del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni
relative al reclutamento di giovani ricercatori del "Programma per
giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" attuative del  predetto art.
29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; RITENUTA la
necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di
presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla
erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 5 lettera b)
del predetto D.M. n. 700 dell'8/8/2013;



DECRETA

ART. 1


Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 5 lettera b) del D.M. n. 700 dell'8/8/2013,
si rivolge a studiosi  di ogni nazionalità, in possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente conseguito successivamente al 31
ottobre 2007 e che risultino continuativamente e stabilmente impegnati
all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di  ricerca
presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi
prestati all'estero in ragione di borse di studio o da finanziamenti
ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del
triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel
corso del triennio di servizio all'estero, gli studiosi non devono aver
ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno
svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all'estero,
assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di
dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri,
titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e
non, nel territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver
conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente entro
il 31 ottobre 2010, in modo che nel triennio siano comprese attività
didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate al solo
conseguimento del  dottorato di ricerca o titolo equivalente.

ART.2


A valere sulle disponibilità di cui all'art.5 lettera b) del D.M. n.
700  dell'8/8/2013 vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b); 



ART.3



Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via
telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA
(http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La
domanda deve contenere :

- il curriculum vitae dell'interessato;
- l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una
  pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;
- l'autocertificazione di stabile permanenza all'estero, con impegno in
  attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio alla data di
  scadenza delle domande;
- il programma di ricerca, che dovrà specificare: il contesto in cui la
  ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si
  intendono conseguire e l'articolazione in fasi; i costi della ricerca
  che dovranno essere direttamente correlate all'attività dello
  studioso nella sede di svolgimento del contratto;
- il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti
  stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione
  confidenziali;
- l'indicazione, in ordine di preferenza, di tre università statali,
  ivi compresi gli  istituti ad ordinamento speciale, presso le quali
  il candidato intende svolgere l'attività di ricerca. L'elenco delle
  sedi è portato a conoscenza del Comitato di cui all'art. 4 una volta
  completata la graduatoria finale di merito.

ART. 4



La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da
quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito
internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere
motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla
valenza scientifica dei progetti di ricerca.  Il Comitato valuta le
domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in
materia.  Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina,
secondo liste di priorità, una per macro-area, tutte le domande
valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in
relazione allo stanziamento disponibile. Le liste di priorità e il
risultante elenco dei  24 vincitori sono approvate  dal Ministro e
pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende
contatto con i vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro  15
giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine
di preferenza indicato dai candidati selezionati. Queste ultime, entro
45 giorni, devono inviare al Ministero la delibera del Consiglio di
Amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai
sensi dell'articolo 24, comma 3) lettera b) della legge 240/2010 e
l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate
strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non
intendono accogliere la richiesta. I vincitori stipulano il contratto e
prendono servizio presso l'ateneo entro gli otto mesi successivi
all'assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso
di mancata accettazione del contratto o presa di servizio da parte del
vincitore nei tempi previsti, la graduatoria può essere utilizzata a
scorrimento entro i 12 mesi successivi dalla pubblicazione della stessa
sul sito del Ministero. Il Ministero provvede altresì al finanziamento
del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di
ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi  all'utilizzo di
personale esterno. Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina
l'impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso
l'università ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240 di cui alle
premesse.



ART. 5


Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al
trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo
accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la
corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in
misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al
ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In
caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà
al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di
finanziamento ordinario dell'università.



ART. 6


Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del
contratto il ricercatore presenta, al Dipartimento dell'università,
presso cui svolge la propria attività, una dettagliata relazione
sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al
termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale.
La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal
dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del
contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il
rendiconto finanziario del progetto. Inoltre, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.240,
nell'ambito delle risorse disponibili  per la programmazione,
l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della
legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della
medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, può essere
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge
in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.



ART. 7



Per il funzionamento del  Comitato di cui all'art.4, non sono previsti
oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Il presente decreto
sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato
in Gazzetta Ufficiale.

(Registrato alla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2014, foglio 302) 
Roma, 23 dicembre 2013

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza


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Marco Abate                               Tel: +39/050/2213.230
Dipartimento di Matematica    Fax: +39/050/2213.224
Universita' di Pisa
Largo Pontecorvo 5              E-mail: abate at dm.unipi.it
56127 Pisa 
Italy                                   Web: www.dm.unipi.it/~abate/

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