[mat-direttori] DL 90 su PA (cosiddetto DL Madia)

Daniele Boffi daniele.boffi at unipv.it
Thu Aug 7 19:12:22 CEST 2014


Carissimi,

vi disturbo in un momento tradizionalmente dedicato al riposo per
riferirvi sulle novita' legislative di interesse per l'universita' che
sono state introdotte dal DL 90 appena approvato.
Si tratta dello stesso DL che avrebbe voluto introdurre novita' anche
per quanto riguarda il pensionamento per professori e primari
(pensionamento a 68 anni), norma poi rientrata per i dubbi sulla
relativa copertura finanziaria.

Di rilievo, in particolare, le nuove norme relative all'abilitazione
nazionale.

L'analisi del testo, che trovate qui sotto, e' stata fatta da Marco
Abate che ringrazio per la continua e preziosa collaborazione.

Un caro saluto,

Daniele Boffi

***
* Art. 3, commi 2 e 3: equipara i limiti sul turn-over degli enti di
ricerca "la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non
superi l’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente” a quelli delle
università [per gli altri enti di ricerca valgono i limiti delle altre
amministrazioni dello stato, che sono il 20% per il 2014, il 40% per il
2015, per poi allinearsi a quelli dell’università]. Inoltre è consentito
il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni  per non più di tre anni.

* Art. 3, comma 9: allevia il limite che impedisce a università ed enti
di ricerca di avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni  ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per
 le  stesse  finalita'
nell'anno  2009, togliendo da questo limite il costo (totale o parziale
in caso di cofinanziamento) del personale coperto "da finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea”.

* Art.11, comma 2: eleva per gli enti di ricerca il numero complessivo
di incarichi dirigenziali, portandolo "rispettivamente al 20 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e
al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali
di cui al comma 6 [rispettivamente 10% e 8%] siano conferiti a personale
in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione
interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell’incarico, nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente."

* Art. 14, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter: interviene in maniera
significativa sulle procedure per l’abilitazione nazionale, nel modo
seguente:

- confermata la proroga dei lavori delle commissioni per la seconda
tornata di abilitazioni al 30 settembre 2014

- la terza tornata di abilitazione, invece di essere sospesa, sara’
indetta entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento per
il loro
svolgimento [che Mancini conta di rivedere entro la fine dell’anno].
Tale revisione dovrà tenere presente le seguenti modifiche introdotte
alla legge 240/10:

- i settori concorsuali per poter esistere dovranno avere come afferenti
almeno *venti* (e non trenta come prima) professori ordinari
[In particolare, questo riduce il numero di settori concorsuali a
rischio di estinzione];

- le abilitazioni (sia quelle già assegnate che quelle future) saranno
valide per 6 anni [invece di 4];

- e’ stata cancellata la parola “analitica” dal periodo "l'attribuzione
dell'abilitazione [deve avvenire] con motivato giudizio fondato
sulla  valutazione  analitica  dei  titoli  e  delle pubblicazioni
scientifiche” dell’art. 16, comma 3 della l. 240/10;

- il giudizio dev’essere espresso "sulla  base di  criteri  e  parametri
 differenziati  per  funzioni  e  per  settore concorsuale [non più per
"area
disciplinare”], definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e
l’ANVUR.” [Di conseguenza, questo autunno il CUN lavorerà per esprimere
un parere su criteri e parametri per l’attribuzione delle abilitazioni.]
Inoltre questi criteri e parametri devono essere sottoposti a revisione
in prima applicazione dopo un biennio, e a regime ogni cinque anni
[questo permette di modificarli subito, e non aspettare altri tre anni
come prevedeva
originariamente la legge]

- l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che il decreto di cui
sopra può stabilire come massimo di pubblicazioni che un candidato può
presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione dev’essere non
inferiore a dieci [era dodici].

- la presentazione delle domande di abilitazione non richiederà più un
bando annuale, ma avverrà "senza scadenze prefissate, con le modalità
individuate nel regolamento [contenente le modalità di svolgimento delle
abilitazioni]; il regolamento disciplina altresì il termine entro il
quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna
domanda e le modalità per l’eventuale ritiro della stessa a seguito
della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il
singolo candidato nell’ambito dei criteri e dei parametri”.

[In altre parole: abilitazione a sportello, e non a bando; il candidato
viene informato dei valori dei parametri che la commissione utilizzera’,
e avrà la possibilità di ritirare la domanda a seguito di questa
informazione.]

- viene tolto il commissario OCSE, sostituito da un quinto commissario
italiano; inoltre il solito regolamento potrà disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione.

- la commissione e’ ancora costituita per sorteggio, ma tale sorteggio
deve garantire "la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei
settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale
afferiscano almeno dieci professori ordinari;”

[Occorre verificare se esistono settori concorsuali contenenti più di
cinque settori scientifico-disciplinari a cui afferiscano almeno 10
ordinari.]

- i pareri pro-veritate diventano obbligatori per "candidati afferenti
ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”,
rimanendo facoltativi per gli altri candidati.

- in caso di mancata acquisizione dell’abilitazione, non si può
"presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e
per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici
mesi successivi alla data di presentazione della domanda” [attualmente
il limite invece
era il biennio successivo]. Inoltre, i candidati bocciati nelle prime
due tornate potranno presentare domanda a partire dal 1 marzo 2015.
Infine, chi ha conseguito l’abilitazione non potrà "presentare una nuova
domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia,
nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa”.

- la ricusazione di uno o più componenti della commissione può avvenire
solo entro 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della
commissione.

* Art. 14, comma 3-quater: per le chiamate dirette “di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di  ricerca  o
insegnamento a livello  universitario  da  almeno  un  triennio”, o di
studiosi "che abbiano gia' svolto per chiamata   diretta   autorizzata
 dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro
dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca  e  di  docenza
nelle universita’ italiane”, o per le chiamate per chiara fama [insomma,
le fattispecie previste dall’art 1, comma 9, della l. 230/05 e
successive modificazioni], il parere invece di essere espresso da una
commissione nominata dal CUN sara’ espresso dalla commissione per
l’abilitazione, entro 30 giorni dalla richiesta del parere.

[Vale la pena di notare che continua a rimanere l’anomalia che tale
parere non e’ richiesto "nel  caso  di chiamate di  studiosi  che  siano
 risultati  vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione (…) entro tre anni dalla vincita del programma”.
Attualmente tali programmi sono
i FIRB, che permettono la chiamata diretta come ricercatori di tipo a) o
b) a seconda del tipo di progetto — tipicamente con stipendio pagato
dal FIRB stesso… e in questo caso ha senso non richiedere il passaggio
per un’ulteriore commissione —; i programmi “Cooperation” del 7mo
programma quadro dell’UE, che permettono la chiamata come associato od
ordinario; gli "starting grant” dell’ERC, che permettono la chiamata
come ricercatore di tipo b) o associato; gli “advanced grant” dell’ERC,
che permettono la chiamata come associato od ordinario. Ch’io sappia,
non e’ ancora stata effettuata la revisione dell’elenco di tali
programmi, necessaria adattarli alla situazione attuale, in cui i FIRB
sono stati sostituiti dai SIR, e il 7mo programma quadro da Horizon 2020.]

* Art. 14, comma 3-quinquies: la valutazione ex-post della qualità dei
professori [non dei ricercatori] assunti dalle università viene
dichiarata “prioritaria” nella determinazione della quota premiale del FFO.

* Art. 14, comma 4: l’uso dei fondi per il piano straordinario associati
e’ prorogato al 30 giugno 2015 [la versione originale del decreto lo
prorogava al 31 marzo 2015].

* Art. 15: interviene sulle scuole di specializzazione mediche, senza
significative modifiche rispetto alla versione originale del decreto.

Infine, per curiosità vi informo che l’art. 21 razionalizza il sistema
delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminandone
cinque
e mantenendo solo la Scuola nazionale dell’amministrazione. Lo segnalo
giusto perche’ i docenti e i ricercatori di questa scuola hanno lo
stesso stato giuridico e lo stesso stipendio dei professori ordinari e
dei ricercatori universitari di pari anzianita’.


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