[mat-direttori] Fw: Conversione in legge del DL Istruzione
Daniele Boffi
daniele.boffi at unipv.it
Thu Oct 31 17:42:34 CET 2013
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Date: Thu, 31 Oct 2013 17:34:58 +0100
From: Marco Abate <abate at dm.unipi.it>
To: Undisclosed-recipients: <>;
Cc: consigliodip at dm.unipi.it
Subject: Conversione in legge del DL Istruzione
Carissimi,
e’ stato convertito in legge il DL istruzione. Rispetto alla versione
originaria del decreto e ai commenti che vi avevo già mandato segnalo
le seguenti modifiche:
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> - Art. 8: sono rafforzate le iniziative di orientamento
> preuniversitario nelle scuole secondarie di secondo grado, agendo sul
> decreto legislativo 14/01/08 n. 21. In particolare:
> - le attività dei percorsi di orientamento sono ricomprese
> fra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e
> riguardano l'intero corpo docente (ed eventuali attività ulteriori
> che eccedano l'orario d'obbligo possono essere remunerate);
Questo e’ cambiato. La versione definitiva e’ "Le attività inerenti ai
percorsi di orientamento, che eccedano l’orario d’obbligo, possono
essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel
rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa”.
> - i percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente
> nel quarto e quinto anno (e non solo nel quinto anno).
Sono aggiunti anche percorsi di orientamento nell’ultimo anno della
scuola secondaria di primo grado.
Inoltre, nell’art. 8-bis viene detto che i percorsi di orientamento
possono riguardare anche il “far conoscere il valore educativo e
formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in
azienda” in particolare per gli istituti tecnici e professionali; e il
"sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei
percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS)”.
>
> - Art.9, comma 1: la durata del permesso di soggiorno per la
> frequenza a corsi di studio o formazione passa dall'essere annuale
> rinnovabile a essere non inferiore al periodo di frequenza, anche
> pluriennale, fatta salva la verifica annuale di profitto.
E può essere "prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto”.
>
Art. 10-bis: "Per gli interventi di messa in sicurezza (…) degli
edifici scolastici, compresi quelli universitari (…) si provvede con
decreto del Ministro dell’interno (…) all’aggiornamento della normativa
tecnica antincendio. [Tale decreto] detta una specifica disciplina per
gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e
articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per
l’adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015.”
>
> - Art. 14: viene tolto il limite di un massimo di un solo Istituto
> Tecnico Superiore per regione per una data area tecnologica.
Inoltre: "Al fine di promuovere l’esperienza lavorativa diretta degli
studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con
esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici superiori
possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di
imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che
lo studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, svolga un
adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un
contratto di apprendistato senza oneri aggiuntivi per le università. Le
convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio
interessati, le procedure di individuazione degli studenti in
apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze
acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti
formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di
sessanta, anche in deroga” all’attuale limite che e’ pari a 12 crediti.
In altre parole, si sta dicendo che un anno del corso di studio può
essere sostituito da un contratto di apprendistato presso un’impresa.
>
> - Art.16: sono destinati 10 milioni per la realizzazione, anche
> attraverso convenzioni con le università, di attività' di formazione
> obbligatoria del personale scolastico, organizzate con modalità che
> saranno definite in un prossimo decreto, con particolare riferimento:
I riferimenti sono un poco cambiati. Ora sono:
- al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun
alunno, necessarie ad aumentare l’attesa di successo formativo, anche
attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e
per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli
apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti
presentano maggiori criticità;
- all’aumento delle competenze per potenziare i processi di
integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi
speciali;
- al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio
socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in
particolare le competenze relative all’integrazione scolastica, alla
didattica interculturale, al bilinguismo e all’italiano come lingua 2;
- all’aumento delle competenze relative all’educazione all’af-
fettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di
genere e al superamento degli stereotipi di genere;
- all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei
sistemi scolastici;
- all'aumento delle competenze relativamente ai processi di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
- all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza
scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti
pubblici ed imprese.
>
> - Art.20: e' abolito il cosidetto "bonus maturita'" per i concorsi
> per i corsi di laurea a numero programmato anche per i concorsi
> attualmente in atto.
E’ introdotto un meccanismo complicato per ammettere in sovrannumero
coloro che sarebbero entrati in graduatoria considerando il bonus
maturita’.
>
> - Art.21: l'ammissione alle scuole di specializzazione medica avverrà
> tramite un'unica graduatoria nazionale, invece che tramite
> graduatorie locali; e il trattamento economico degli specializzandi
> sarà' aggiornato ogni 3 anni (invece che annualmente come ora).
Inoltre si prevede l’emissione di un decreto del MIUR, da emanare entro
il 1 gennaio 2014, per ridurre la durata del corsi di formazione
specialistica, e modificare qualche altro aspetto riguardante le scuole
di specializzazione medica.
>
> - Art.22, commi 1 e 2: sono lievemente modificate le procedure per la
> nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR:
> - l'elenco di persone definito dal comitato di selezione fra
> cui il Ministro sceglie i componenti rimane valido un anno;
Rimane valido due anni (non uno), e inoltre la nomina e’ effettuata
"previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”.
Ciao,
Marco
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Marco Abate Tel: +39/050/2213.230
Dipartimento di Matematica Fax: +39/050/2213.224
Universita' di Pisa
Largo Pontecorvo 5 E-mail: abate at dm.unipi.it
56127 Pisa
Italy Web: www.dm.unipi.it/~abate/
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